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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
PROT. N. 1680M360 Allegati n. /
Roma, 8.5.2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Pervengono richieste di
chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in
merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive
su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto
segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme
comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità
tecniche indipendenti,.nè risultano allo studio, sia in sede internazionale
che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno
adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole
nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali,
rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di
normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi
di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del
Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri
laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri
Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità
previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse
riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere
verificato:
1)che sulle pellicole sia
apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2)che dette pellicole siano
state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo
dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero,
dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo
specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L’installatore dovrà
certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore
previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle
prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza),
71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità
anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’
sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul
lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito
con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui
vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a
norma dell’art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.Giorgio Berruti
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